Energia |
Energia elettrica |
Impresa elettrica quale definita all’articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio che esercita attività di «fornitura» quale definita all’articolo 2, punto 12), di tale direttiva |
Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 |
Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 |
Produttori quali definiti all’articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944 |
Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento |
Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio |
Partecipanti al mercato dell’energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all’articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944 |
Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità |
Teleriscaldamento e teleraffrecamento |
Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all’articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio |
Petrolio |
Gestori di oleodotti |
Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio |
Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio |
Gas |
Imprese fornitrici quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE |
Gestori del sistema di trasporto quali definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE |
Gestori dell’impianto di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE |
Gestori del sistema GNL quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE |
Imprese di gas naturale quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE; |
Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale |
Idrogeno |
Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno |
Trasporti |
Trasporto aereo |
Vettori aerei quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali |
Gestori aeroportuali quali definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all’articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all’allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti |
Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio |
Trasporto ferroviario |
Gestori dell’infrastruttura quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Imprese ferroviarie quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all’articolo 3, punto 12), di tale direttiva |
Trasporto per vie d’acqua |
Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all’allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia |
Organi di gestione dei porti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti |
Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all’articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Trasporto su strada |
Autorità stradali quali definite all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale |
Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio( |
Settore bancario |
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Enti creditizi quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio |
Infrastrutture dei mercati finanziari |
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Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all’articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Controparti centrali (CCP) quali definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Laboratori di riferimento dell’UE quali definiti all’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 |
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Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un’emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica) di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio |
Acqua potabile |
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Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell’attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni |
Acque reflue |
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Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all’articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale |
Infrastrutture digitali |
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Fornitori di punti di interscambio internet |
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Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice |
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Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) |
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Fornitori di servizi di cloud computing |
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Fornitori di servizi di data center |
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Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) |
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Fornitori di servizi fiduciari |
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Fornitori di reti pubbliche di comunicazione |
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Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico |
Gestione dei servizi TIC (business-to-business) |
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Fornitori di servizi gestiti |
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Fornitori di servizi di sicurezza gestiti |
Pubblica Amministrazione |
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Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale |
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Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale |
Spazio |
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Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica |
Servizi postali e di corriere |
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Fornitori di servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere |
Gestione dei rifiuti |
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Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all’articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica |
Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche |
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Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all’articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all’articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele |
Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti |
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Imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione |
Fabbricazione |
Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro |
Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio(4)e soggetti che fabbricano dispositivi medico- diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio(5)ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all’allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva |
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica |
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2 |
Fabbricazione di apparecchiature elettriche |
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2 |
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. |
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 3 |
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto |
Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2 |
Fornitori di servizi digitali |
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Fornitori di mercati online |
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Fornitori di motori di ricerca online |
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Fornitori di piattaforme di servizi di social network |
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