NIS 2 – Elenco dei “settori critici”

Di seguito si riporta la tabella dei settori critici inseriti nella NIS 2 (Allegato 1 e Allegato 2). Si ritiene che la tabella possa essere un utile spunto per capire quali settori sono oggetto d’intervento nell’ambito sicurezza.

Tabella dei “settori critici”

SETTORE SOTTOSETTORE TIPI DI SOGGETTO
Energia Energia elettrica Impresa elettrica quale definita all’articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio che esercita attività di «fornitura» quale definita all’articolo 2, punto 12), di tale direttiva
Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
Produttori quali definiti all’articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento 
Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio
Partecipanti al mercato dell’energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all’articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944
Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
Teleriscaldamento e teleraffrecamento Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all’articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
Petrolio Gestori di oleodotti
Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio
Gas Imprese fornitrici quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
Gestori del sistema di trasporto quali definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
Gestori dell’impianto di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
Gestori del sistema GNL quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
Imprese di gas naturale quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
Idrogeno Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
Trasporti Trasporto aereo Vettori aerei quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
Gestori aeroportuali quali definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all’articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all’allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Trasporto ferroviario Gestori dell’infrastruttura quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Imprese ferroviarie quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all’articolo 3, punto 12), di tale direttiva
Trasporto per vie d’acqua Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all’allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia
Organi di gestione dei porti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti
Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all’articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Trasporto su strada Autorità stradali quali definite all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(
Settore bancario   Enti creditizi quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Infrastrutture dei mercati finanziari   Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all’articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
  Controparti centrali (CCP) quali definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
  Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
  Laboratori di riferimento dell’UE quali definiti all’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio
  Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
  Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
  Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un’emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica) di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio
Acqua potabile   Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell’attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
Acque reflue   Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all’articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
Infrastrutture digitali    Fornitori di punti di interscambio internet
   Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
   Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)
   Fornitori di servizi di cloud computing
   Fornitori di servizi di data center
   Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
   Fornitori di servizi fiduciari
   Fornitori di reti pubbliche di comunicazione
   Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
Gestione dei servizi TIC (business-to-business)    Fornitori di servizi gestiti
   Fornitori di servizi di sicurezza gestiti 
Pubblica Amministrazione   Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
   Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
Spazio   Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
Servizi postali e di corriere   Fornitori di servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere
Gestione dei rifiuti   Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all’articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche   Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all’articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all’articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele
Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti   Imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
Fabbricazione Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio(4)e soggetti che fabbricano dispositivi medico- diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio(5)ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all’allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
Fabbricazione di apparecchiature elettriche Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 3
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
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