Patente a crediti per la sicurezza

Soggetti obbligati, requisiti e sanzioni

Il decreto PNRR-bis e la patente a crediti

La legge di conversione n. 56/2024 del DL n. 19/2024 ha apportato importanti modifiche, sostituendo integralmente l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, ed introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “patente a crediti”) che vogliono operare nei cantieri temporanei e mobili, come definiti dall’art. 89 del d.lgs. n. 81/2008.Il precedente art. 27 rinviava all’emanazione di un DPR, su proposta della Commissione Consultiva Permanente, i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Il nuovo articolo, così come riformulato, detta molte regole specifiche del sistema a crediti e rinvia a decreti del Ministero del Lavoro e ai provvedimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Pertanto, l’unico sistema di qualificazione delle imprese in materia di salute e sicurezza, attualmente, è la patente a crediti. È possibile allargare il suddetto sistema anche ad altri ambiti di attività individuati con un apposito decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, le ditte e i lavoratori autonomi per poter continuare ad operare in un cantiere temporaneo o mobile dovranno essere in possesso di un “titolo abilitante” o di un’attestazione SOA.


Patente a crediti per la sicurezza: Soggetti obbligati, requisiti e sanzioni

Soggetti tenuti al possesso della patente a crediti

Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a” del d.lgs. n. 81/2008.Sono esclusi dal possesso della patente coloro che, pur operando nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Imprese e lavoratori autonomi stranieri

Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato diverso dall’Italia dovranno essere in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine e, nel caso di Stato terzo, riconosciuto secondo la legge italiana. Su questo aspetto occorrerà chiarire quali siano i “documenti equivalenti” di cui devono essere in possesso le imprese o i lavoratori autonomi “non italiani”.

Le imprese affidatarie

Invece, per le imprese affidatarie occorre fare un distinguo tra impresa affidataria-esecutrice (impresa che esegue tutta o parte dell’opera con propri mezzi e risorse) e impresa affidataria. Mentre per la prima non vi sono dubbi che la stessa debba essere in possesso della patente a crediti, per la seconda occorre fare alcune considerazioni.Il nuovo art. 90, comma 9, lettera b-bis obbliga il committente o il responsabile dei lavori a richiedere la patente a crediti (o un documento equivalente per le imprese non italiane) alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Pertanto, occorrerà chiarire se un’impresa affidataria non esecutrice debba essere comunque in possesso di un titolo abilitante.Inoltre, coloro che siano già in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III sono esonerati dal possedere la patente a crediti.

Requisiti per la patente a crediti

La patente deve essere richiesta dall’interessato e viene rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL, con un punteggio iniziale di 30 crediti.Con decreto del Ministro del lavoro, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.I requisiti per ottenere la patente a crediti, da presentare mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/200, sono:
  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi di cui al presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento delle attività previste dal Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) salvo diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del Lavoro.

Cosa si intende per provvedimento definitivo?

Per provvedimento definitivo si intende la sentenza passata in giudicato e l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 divenuta definitiva.La decurtazione opera come conseguenza automatica dell’emanazione dei provvedimenti definitivi, che devono essere comunicati dall’Autorità che li ha emanati all’INL.
La norma elenca in maniera puntuale le violazioni e i crediti che si perderanno:
  • i primi 13 punti della tabella hanno come oggetto le violazioni gravi in materia di salute e sicurezza che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, con una decurtazione che va da 1 a 5 in relazione alla fattispecie riscontrata;
  • i successivi punti (dal 14 al 20) sono correlati ad una mancata valutazione dei rischi specifica o ad una mancata formazione per chi opera in ambiente confinato o sospetto di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011, con una decurtazione che va da 1 a 3;
  • i punti dal 21 al 24 si riferiscono ai provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3 del DL n. 12/2002 convertito in legge n. 73/2002 e successive modifiche. Si tratta dell’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con una decurtazione che va da 1 a 3;
  • i punti da 25 a 29 concernono il riconoscimento della responsabilità datoriale derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione in materia di salute e sicurezza, per un infortunio sul lavoro da cui sia derivata morte (20 crediti), inabilità permanente assoluta al lavoro (15 crediti), inabilità permanente parziale al lavoro (8 crediti), inabilità temporanea assoluta che comporti un’assenza dal lavoro per più di 60 giorni (5 crediti) e malattia professionale (10 crediti).
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